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Regolamento dell’entrata e dell’uscita degli alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.
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fermo restando il principio giuridico secondo cui l’obbligo di sorveglianza sul minore cessa esclusivamente con il suo affidamento ad altro soggetto legittimato adassumerlo;
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Considerato che la giurisprudenza ritiene, che l’affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione scolastica, comporta per la stessa il dovere di vigilanza controllando con la dovuta diligenza e con l’attenzione richieste dall’età e dallo sviluppo psico-
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• Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola 5 minuti prima dell’avvio delle attività didattiche per accogliere gli alunni.
• L’obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L’obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato adassumerlo.
• Per tutto il tempo che gli alunni permangono nell’ambiente scolastico sono sorvegliati dai docenti, i quali nel loro compito, vengono coadiuvati dai collaboratori scolastici, in base alle disposizioni previste dal Contratto di Lavoro. Per ambiente scolastico si intende quello in cui si svolgono le attività scolastiche permanenti o temporanee.
• Per l’entrata posticipata rispetto agli ingressi previsti in orario antimeridiano e pomeridiano è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo.
• Durante l’ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata.
• I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l’operazione di prelevamento che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata .
• Per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni e in caso di uscita anticipata e per l’ingresso posticipato, i genitori possono delegare altre persone secondo le modalità stabilite dalla scuola stessa.
In caso di separazione, si dovrà comunicare alla scuola, tramite dichiarazione scritta controfirmata da entrambi i genitori, quanto stabilito in sede legale in merito all’affidamento dei figli e alle rispettive posizioni giuridiche unitamente alle modalità e ai tempi di ritiro dei figli dalla scuola.
L’assistente e l’autista del pulmino sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni dopo autorizzazione scritta dei genitori .
Trattandosi di minori, alla luce di quanto espresso in premessa, l'uscita autonoma degli alunni, al termine delle lezioni, sarà consentita solamente dopo una valutazione dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili, ovvero l’età, il livello di maturazione raggiunto dagli alunni e le condizioni ambientali in cui la scuola è inserita e dove gli alunni vivono(i cosiddetti fattori individuali e ambientali). Sono esclusi dalla valutazione, infatti, tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alla normale capacità previsionale degli operatoriscolastici.
La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine delle lezioni, non consente l'uscita autonoma aglialunni ad eccezione di coloro che frequentano le classi 2^, 3^ secondaria 1° grado che sono comunque ritenuti in grado di raggiungere senza eccessivi rischi e pericoli la propria abitazione
• I genitori degli alunni di Scuola Secondaria di 1° grado compileranno una richiesta, in cui dichiareranno che il proprio figlio, nell’ottica di una progressiva acquisizione di autonomia e di responsabilità, possa uscire da scuola da solo, a piedi, al termine dell’orario dellelezioni.
• La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente in merito al comportamento della scuola, non tanto per esonerare quest’ultima da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la manifestazione inequivocabile di volontà al fatto che, all’uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa subentra una vigilanza potenziale della famiglia e il consenso verso le pratiche attivate dalla scuola.
• I genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all’ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell’imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell’alunno.
Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:
Scuola dell’Infanzia
• All’entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola. All’uscita possono essere ritirati dentro la scuola o alla porta, ove sono accompagnati dalle insegnanti;
• i genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta(con allegata fotocopia del documento di identità) solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età;
• le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato alla vigilanza dell’alunno e al reperimento delle figure parentali fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l’alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
• le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno (2 volte ravvicinate), entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
• i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita degli alunni.
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado
• Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello della scuola;
• i genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta(con allegata fotocopia del documento di identità) solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età, oppure richiedono l’uscita autonoma dell’alunno (solo per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I° grado);
• i docenti sono autorizzati a consentire l’uscita autonoma dell’alunno solo se in possesso dell’apposita richiesta firmata dai genitori (solo per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I° grado);
• i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno non autorizzato all’uscita autonoma cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato alla vigilanza dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l’alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
• i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno non autorizzato all’uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
• i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita degli alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Antonietta Prudente